12 Marzo 2025

Caos e inganno sulla sosta blu

Caos e mancanza di chiarezza sui parcheggi a pagamento a Ceglie
Caos e mancanza di chiarezza sui parcheggi a pagamento a Ceglie

Il contratto sul servizio dei parcheggi a pagamento sarebbe scaduto nel settembre 2024 ma il ticket viene regolarmente preteso. Un clima di incertezza determinato da una mancanza di chiarezza che qualcuno sospetta sia voluta. La consigliera Vitale rivolge un’interrogazione alla Giunta coinvolgendo anche chi dovrebbe controllare sulla legalità. Il partito democratico accusa il sindaco: “E’ l’esempio dell’ennesimo fallimento di questa amministrazione”. E gli automobilisti confusi non sanno come comportarsi (non è solo questione di senso civico ma di obbligo ad una norma)

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di Luca Dipresa

Nella giungla del traffico si aggiunge la confusione e il presunto arbitrio sui parcheggi a pagamento, che a Ceglie Messapica – una delle poche in Italia – è previsto anche la domenica e nei giorni festivi in virtù di un richiamato supposto che il paese è “città turistica”. Basterebbe passeggiare nei mesi extraestivi per scontrarsi invece con una realtà tutt’altro che affollata o, come si pretende, turistica.

Torniamo ai parcheggi a pagamento dove si registra la presa di posizione della consigliere comunale di opposizione Isa Vitale e del segretario comunale del Pd Maurizio Semeraro.

La Vitale ha inviato all’amministrazione comunale una circostanziata interrogazione per chiedere chiarimenti alla Giunta, richiesta di informazioni che hanno carattere politico e legale.

Dopo aver premesso che la storia dei parcheggi a pagamento nella città ha dell’incredibile, Vitale precisa che “Dopo due anni di continue denunce, interrogazioni e solleciti, ci sembrava di aver raggiunto un equilibrio, anche attraverso una transazione con il Comandante dei Vigili Urbani a dir poco stravagante. Ma ecco che ci risiamo”.

Il tutto nasce da un episodio che ha avuto come protagonista la stressa consigliere comunale. “Qualche giorno fa – asserisce -, mentre mi accingevo ad inserire l’euro per il parcheggio nelle macchinette, nel corso Garibaldi, qualcuno mi gridava che non si paga, è scaduto. Non ti fanno la multa”. Ma, nonostante ciò “Il mio elevatissimo senso civico non ha voluto credere, e quindi ho regolarmente pagato”. Voci insistenti segnalano a Isa Vitale che l’appalto è scaduto, che ignari passanti continuano a inserire monete per il parcheggio, che gli ausiliari passeggiano per la città ma non possono fare multe. In seguito a questo episodio la consigliera comunale ha preso carta e penna inviando una interrogazione all’Amministrazione Comunale con la quale chiede se l’appalto è in vigore, chi preleva i soldi inseriti nelle macchinette e a quanto ammonta l’introito incassato nel 2024.

Sui parcheggi si registra anche la nota del segretario cittadino del Pd, Maurizio Semeraro, il quale afferma che il servizio a pagamento è scaduto nel settembre 2024.

“Al lungo elenco dei disservizi a Ceglie ora bisogna, ancora una volta, aggiungere il servizio di parcheggio a pagamento, scaduto nel mese di settembre 2024. Il servizio non è più attivo considerato che nessun atto amministrativo è stato realizzato per assicurare il contratto dopo la scadenza dell’appalto esterno. La situazione, ovviamente, crea tra gli automobilisti tante perplessità. Nessun accorgimento è stato preso per comunicare questa nuova situazione e coprire le postazioni di pagamento, perché, in base al codice della strada (che purtroppo non tiene conto

dell’incapacità amministrativa che regna nell’amministrazione comunale di Ceglie Messapica),  bisognerebbe rispettare la segnaletica, ma questo determinerebbe il pagamento di un servizio all’ente e alla ditta fuori da qualsiasi giustificato e specifico elemento amministrativo. E’ bene ricordare – afferma Semeraro – che la realizzazione e gestione del precedente appalto determinò una inchiesta della magistratura, ancora in corso, nei confronti di funzionari e amministratori di Ceglie Messapica. Purtroppo sembra che l’esperienza precedente sia caduta nel dimenticatoio se consideriamo la superficialità e gli errori commessi durante la procedura amministrativa per l’affidamento del nuovo servizio.

Infatti, il lungo e ingiustificato iter amministrativo durato quasi un anno, caratterizzato da approssimazione, da una improponibile “errata corrige” e da tardive modifiche e integrazioni di atti amministrativi che avevano del tutto determinato le loro funzioni, non ha permesso, probabilmente, il prosieguo del servizio alle medesime condizioni. Ovviamente gli elementi che hanno determinato questo nuovo disservizio possono, in realtà, essere altri che sfuggono alla nostra conoscenza. La cosa certa è che la mancanza di trasparenza, la evidente superficialità e la provata incapacità da parte dell’amministrazione di Ceglie Messapica continua a mietere disservizi e confusione nella città. Come Partito Democratico di Ceglie pensiamo che questa nostra città non meriti di continuare a vegetare in questo “pantano politico amministrativo” determinato da una amministrazione comunale e una maggioranza di arroganti e improvvisati al loro ruolo.

Nella interrogazione Isa Vitale fa riferimento al capitolato e precisamente

art.22 – attività di controllo del comune

22.1 Il Comune di Ceglie Messapica si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso il Comando di Polizia Locale e gli Uffici dell’Area Finanziaria, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti al precedente articolo 20.

22.2 Al Comando Polizia Locale viene demandata la competenza per:

– attività di formazione del personale ausiliario del traffico

– attività di controllo sul regolare svolgimento del servizio di vigilanza in coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato

– gestione dei verbali e delle procedure di notifica degli stessi.

 art. 26 prevede

26.1 In caso di constatata inefficienza nel servizio il Comune diffiderà l’appaltatore, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio e in caso di ulteriore inottemperanza il Comune ha diritto di revocare l’affidamento del servizio.

26.2 L’appaltatore, inoltre, verrà dichiarato decaduto dall’affidamento qualora incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

– fallimento dell’appaltatore o dei suoi aventi causa;

– perdita dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

– applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;

– sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;

– violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;

– violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, il servizio stesso;

– mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall’Amministrazione comunale;

– abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio stesso;

– cessione o sub-appalto non autorizzato, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;

– impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato;

– nei casi di inottemperanza contrattuale previsti nell’art. 12 del capitolato.

– qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;

– sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali;

– violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy;

– grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e grave ritardo (per negligenza dell’appaltatore), tali da compromettere la buona riuscita della gestione;

– inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato;

– ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 e segg. del D.lgs. 6.09.2011 n° 159.

26.3 Nel caso in cui i servizi oggetto dell’affidamento, per qualsiasi ragione imputabile all’appaltatore, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed all’offerta formulata in fase di gara, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’appaltatore, oltre all’obbligo di adempiere alla attività di cui all’infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una penalità pari a € 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari ad €. 500,00 in caso di reiterazione. In caso di terza infrazione della stessa natura il Comune potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l’incameramento della garanzia definitiva salvo eventuali azioni di risarcimento danni. L’appaltatore, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni ha diritto di presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse, le proprie deduzioni e giustificazioni.

26.4 Qualora venga applicata la penalità, l’appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui l’appaltatore non provveda al pagamento della penalità, il Comune di Ceglie Messapica potrà escutere la cauzione definitiva per una somma corrispondente. La cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi giorni 30 (trenta). In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all’avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

26.5 In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. In tal caso le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta concessionaria la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla richiesta. L’appaltatore resta comunque tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto del subentro del nuovo esecutore.

26.6 Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

26.7 Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

 L’interrogazione si chiede con la richiesta di conoscere “cosa intende fare l’Amministrazione Comunale e soprattutto quale è la situazione attuale dell’appalto”.

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